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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - malattie professionali - rapporto con le lavorazioni – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016

Lavorazione tabellata - Presunzione legale di eziologia professionale - Sussistenza - Malattia ad eziologia multifattoriale - Limiti e modalità applicative della presunzione - Neoplasia ritenuta dalla scienza medica di possibile origine professionale - Prova contraria a carico dell'I.N.A.I.L. - Contenuto - Fattispecie.

Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell'I.N.A.I.L., quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l'I.N.A.I.L. può solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, sulla base di nuova ctu in detta fase, aveva escluso che la patologia tumorale fosse ricollegabile all'espletamento di attività lavorativa svolta in cantiere edile).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016