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previdenza (assicurazioni sociali) - contributi unificati in agricoltura - esenzione dal versamento dei contributi agricoli unificati

Individuazione dei territori montani - Parere della commissione censuaria centrale - Necessità - Sostituzione da parte della legge regionale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8764 del 10/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8764 del 10/04/2013

 


Nella controversia previdenziale relativa all'esenzione dal versamento dei contributi agricoli unificati, la qualifica del territorio come montano è requisito costitutivo del diritto al beneficio, sicché può e deve essere verificata d'ufficio dal giudice, anche in assenza di contestazioni tra le parti, valendo il principio di non contestazione per i soli fatti e non per la sussunzione dei fatti nella norma.


Ai fini dell'esenzione dal versamento dei contributi agricoli unificati, per l'individuazione e classificazione dei territori montani, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 991 del 1952, sostituito dall'art. unico della legge n. 657 del 1957, e dell'art. 3 della legge n. 1102 del 1971, il parere della commissione censuaria centrale è necessario e non può essere sostituito dalle disposizioni della legge regionale, che non hanno potere classificatorio, ma solo di definizione di eventuali operazioni di raggruppamento in zone omogenee di territori già qualificati come montani.