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Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - procedimento - litisconsorzio – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17092 del 08/10/2012

Rapporto di lavoro fra compagnie portuali costituite in forma cooperativa e singoli lavoratori soci - Configurabilità - Limiti - Mera fornitura di manodopera qualificata alle imprese portuali - Litisconsorzio - Necessità - Esclusione.

Il rapporto di lavoro fra compagnie portuali - costituite in forma cooperativa ed aventi personalità giuridica - e singoli lavoratori soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività di impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, ipotesi quest'ultima nella quale la compagnia portuale funziona, in pratica, da ufficio di collocamento -restando inapplicabile il divieto di appalto di manodopera di cui alla legge n. 1369 del 1960- e rimane pertanto esente da ogni responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli infortuni occorsi ai lavoratori. Ne deriva che in tale seconda ipotesi, e con riferimento alla domanda risarcitoria per infortunio promossa dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, non è configurabile litisconsorzio necessario tra la compagnia portuale che si limiti a fornire lecitamente manodopera al soggetto esercente l'attività imprenditoriale nell'ambito della quale si sia verificato l'infortunio.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17092 del 08/10/2012