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Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18145 del 23/10/2012

Omissioni contributive - Riscossione tramite ruolo - Opposizione - Applicazione del rito del lavoro - Conseguenze - Sospensione feriale dei termini - Inapplicabilità.

In materia di omissioni contributive, il giudizio conseguente all'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 è soggetto al rito di cui agli artt. 442 ss. cod. proc. civ. Ne consegue che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini previsti dalla legge n. 742 del 1999.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.18145 del 23/10/2012