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Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - procedimento - spese giudiziali – Cass. n. 5363/2012

Esenzione dal pagamento delle spese per il caso di soccombenza - Dichiarazione sostitutiva sulle condizioni reddituali - Sottoscrizione dell'interessato - Necessità - Fondamento.

Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5363 del 04/04/2012

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

5363

2012