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Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale - rapporto con il ricorso amministrativo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7527 del 29/03/2010

Decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali - Art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Decorrenza - "Dies a quo" - Individuazione - Incidenza del comportamento delle parti sul decorso del termine - Esclusione - Mancanza di provvedimento su domanda dell'assicurato - Carenza delle indicazioni di cui all'art. 47, comma quinto, del d.P.R. n. 639 del 1970 - Irrilevanza - Ritardo del ricorso amministrativo o della relativa decisione - Applicabilità.

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7527 del 29/03/2010