Espropriazione coattiva di crediti a mezzo ruolo – Cass. n. 16236/2022

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione coattiva - espropriazione forzata - disposizioni applicabili - espropriazione mobiliare - pignoramento - presso terzi - Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario tra agente della riscossione, debitore e terzo pignorato - Sussistenza.

 

In tema di espropriazione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste il litisconsorzio necessario fra l'agente della riscossione, il debitore e il terzo pignorato.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022 (Rv. 665106 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543

 

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Cassazione

16236

2022