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Decorrenza in caso di omessa riassunzione dall'estinzione del processo - Cass. n. 7444/2022

Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di Riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica Termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Giudizio di rinvio - Decorrenza in caso di omessa riassunzione - Dall'estinzione del processo -  Fondamento - Definitività dell'accertamento tributario - Eseguibilità provvisoria in corso di causa - Irrilevanza.

 

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, i termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e, pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale consegua alla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione, rimanendo a tal fine irrilevante il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione parziale provvisoria in corso di causa di accertamento e anche la disciplina delle cause di sospensione ed interruzione proprie non della decadenza, bensì della prescrizione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7444 del 08/03/2022 (Rv. 664126 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_393                                           

 

Corte

Cassazione

7444

2022