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Transazione - forma – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011

Forma scritta richiesta "ad probationem" - Conseguenze - Mancata sottoscrizione di una delle parti - Sostituzione con idonea manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta - Ammissibilità - Fondamento - Comportamento concludente - Idoneità - Condizioni.

Nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011