Perdita della "potestas iudicandi" – Cass. n. 27388/2022

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - Inammissibilità della domanda - Motivazione anche sul merito - Perdita della "potestas iudicandi" - Impugnazione solo sul merito - Inammissibilità - Interesse ad impugnare solo le statuizioni d'inammissibilità - Sussistenza.

 

Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022 (Rv. 665905 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360

 

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Cassazione

27388

2022