Impugnazione relativa alla sola motivazione dell'inammissibilità – Cass. n. 7995/2022

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - pluralità di argomentazioni - in genere - Decisione di appello nel merito - Motivazione "ad abundantiam" sull'inammissibilità - Impugnazione relativa alla sola motivazione dell'inammissibilità - Interesse all'impugnazione - Esclusione.

 

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, ove tale rilievo sia avvenuto "ad abundantiam" e costituisca un mero "obiter dictum", che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022 (Rv. 664430 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_360

 

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7995

2022