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Onere motivazionale del giudice in appello – Cass. n. 3126/2021

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - Onere motivazionale del giudice in appello - Assolvimento - Esame di ogni allegazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa delle ragioni della decisione - Sufficienza.

Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3126 del 09/02/2021 (Rv. 660547 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132