Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Lettura e sottoscrizione

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - in genere - Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - Lettura e sottoscrizione della sentenza e del verbale da parte del giudice - Omissione del deposito, della data e della firma del cancelliere immediatamente dopo l'udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 22519 del 24/09/2018

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia, eventualmente, in forma esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la sentenza letta e sottoscritta dal giudice in udienza, unitamente al relativo verbale, nonostante il cancelliere avesse omesso di sottoscriverla contestualmente e avesse provveduto ad apporre il visto a distanza di quindici giorni dall'udienza).