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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - collegiale - contenuto – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010

Disciplina anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Rimessione della causa davanti all'istruttore - Riapertura dell'istruttoria - Facoltà delle parti.

In fattispecie regolate dalle norme del codice di rito anteriori alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, l'ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all'istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa (art. 280 cod. proc. civ.), anche le parti debbono essere investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase e della facoltà, quindi, di modificare le domande ("emendatio libelli"), le eccezioni e conclusioni in precedenza formulate e di produrre nuovi documenti e nuove prove.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13630 del 04/06/2010