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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - in genere – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13397 del 29/10/2001

Cause inscindibili - Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruttoria ex art. 186 - quater cod.proc.civ. - Rinunzia alla sentenza ritualmente effettuata da una sola delle parti - Ammissibilità - Conseguenze.

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Cause inscindibili - Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruttoria ex art. 186 - quater cod.proc.civ. - Rinunzia alla sentenza ritualmente effettuata da una sola delle parti - Ammissibilità - Conseguenze.

Nell'ipotesi di cause inscindibili (nella specie, in materia di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale), qualora il giudice abbia adottato l'ordinanza anticipatoria di condanna per il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 186 - quater cod.proc.civ, nei confronti di tutti i convenuti, deve ritenersi sufficiente a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile per tutti gli intimati la rinuncia alla sentenza ritualmente effettuata anche da uno solo dei destinatari della condanna.

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13397 del 29/10/2001