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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 22/12/2005

Ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 quater cod. proc. civ. - Deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato - Atto riservato all'intimato - Esclusione - Facoltà di tutte le parti del processo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna, la disposizione di cui all'art. 186 - quater cod. proc. civ, secondo la quale, con la notificazione alla controparte dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato, l'ordinanza acquista, dalla data del suddetto deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, va interpretata nel senso che il deposito dal quale decorre l'efficacia di sentenza dell'ordinanza anticipatoria può essere effettuato non solo dall'intimato, ma anche dall'intimante, atteso che la norma non indica espressamente quale parte deve provvedere al deposito della rinuncia, né esclude alcuna di esse dal potere di compiere detto incombente. All'intimato è riservato, in quanto unica parte incisa dall'ordinanza anticipatoria, il potere di scelta tra subire il provvedimento ovvero attendere la sentenza, ma, una volta avvenuta la rinunzia, il deposito della stessa ha la finalità di porre tale atto a disposizione del giudice e di tutte le parti del processo, per evitare che il giudice stesso pronunci la sentenza, sicchè non può essere configurato come atto esclusivo dell'intimato, potendo provenire, per il principio di autoresponsabilità" delle parti, anche da un soggetto diverso da quest'ultimo.

Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 22/12/2005