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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25651 del 07/12/2007

Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Rinuncia alla sentenza - Notificazione dell'atto di rinuncia alla parte contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In base al comma quarto dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella recata dall'art. 2 della legge n. 263 del 2005, l'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza proveniente dalla parte intimata non deve essere notificato anche alle parti rimaste contumaci, giacché detta rinuncia non comporta alcuna modifica della domanda (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 292 cod. proc. civ.), né viola o compromette, in ogni caso, il diritto di difesa dei contumaci medesimi. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata che, sul presupposto della ritenuta necessità di notificazione a tutte le parti del giudizio della rinuncia alla sentenza, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 186 "quater" cod. proc. civ., ritenendo che non fosse conforme al modello legale - e, dunque, da considerarsi "tamquam non esset" - la rinuncia non notificata anche alla parte rimasta contumace nel corso di tutto il giudizio, con conseguente violazione del suo diritto di difesa).

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25651 del 07/12/2007