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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22533 del 20/10/2006

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato da parte dell'intimato - Effetti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Termine lungo - Esclusione.

In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ., l'attività posta in essere dall'intimato con la notificazione alla controparte dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato, cui consegue l'acquisto, per l'ordinanza, dell'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, costituisce adeguata dimostrazione della legale conoscenza del provvedimento da parte dell'intimato. Ne deriva che dal momento in cui detta attività si perfeziona decorre, per l'intimato, il termine breve di impugnazione, mentre resta esclusa l'applicabilità del cosiddetto termine lungo.

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22533 del 20/10/2006