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Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007

Art. 186 "quater" - Eccezione d'illegittimità costituzionale per supposta violazione degli artt. 24 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale relativa all'art. 186 "quater" cod. proc. civ. inquadrata come norma contemplante uno strumento processuale che determinerebbe la soppressione del diritto ad ottenere una pronuncia, in violazione degli art. 24 e 25 Cost., nel caso in cui le domande siano parzialmente accolte o respinte, avendo tale provvedimento anticipatorio esclusivamente la funzione d'introdurre una forma di giudizio abbreviato ispirata a fini deflattivi che si realizza mediante il meccanismo di fare acquistare all'ordinanza (esecutiva ex lege) l'efficacia di sentenza a seguito di rinuncia alla pronuncia di merito da parte dell'intimato e rappresentando questa forma di giudizio l'estrinsecazione della potestà discrezionale del legislatore di conformare gli istituti processuali, razionalmente spiegabile in rapporto alla previsione dell'assorbimento dell'ordinanza nella sentenza o nell'acquisto dell'efficacia di sentenza impugnabile.

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23313 del 08/11/2007