Limiti legali di prova di un contratto – Cass. n. 5880/2021

Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere - assistenza delle parti - Limiti legali alla prova dei contratti richiedenti la forma scritta - Contratti invocati in giudizio come fonte di diritti e obblighi tra le parti - Applicabilità - Contratti evocati solo come fatto storico incidente sulla decisione - Applicabilità dei limiti - Esclusione.

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c.per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5880 del 04/03/2021 (Rv. 660675 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0782