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Ammissibilita' del giuramento estimatorio – Cass. n. 29411/2020

Prova civile - giuramento - ammissibilita' del giuramento estimatorio - Determinazione della somma dovuta dal debitore - Condizioni - Impossibilità di determinare altrimenti l'importo - Conseguenze - Esistenza di elementi di prova - Inammissibilità.

Poiché l'art. 241 c.p.c. consente il deferimento del giuramento estimatorio nella sola ipotesi in cui non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa, esso è inammissibile sia nel caso in cui, trattandosi di stabilire l'ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia già acquisito gli elementi di prova utili per compiere tale accertamento, sia nel caso in cui della affermazione creditoria sia stata data una prova insufficiente e dunque da integrare.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29411 del 23/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2736, Cod_Proc_Civ_art_241

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2020