Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8814 del 12/05/2020 (Rv. 657836 - 01)

Fatto oggetto di una testimonianza - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Ricostruzione del fatto dando preferenza alle presunzioni semplici rispetto alle prove dirette - Indicazione delle ragioni per cui risulta inattendibile la prova diretta da parte del giudice - Necessità.

Non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta (nella specie, una testimonianza oculare) e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8814 del 12/05/2020 (Rv. 657836 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_244, Cod_Proc_Civ_art_132