Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attivita' – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2671 del 05/02/2020 (Rv. 657091 - 01)

Notizie non rilevabili dagli atti processuali - Acquisizione - Ammissibilità - Utilizzabilità da parte del giudice - Condizioni.

Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di attingere "aliunde" notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli, sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti. Dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, a condizione che ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2671 del 05/02/2020 (Rv. 657091 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_062, Cod_Proc_Civ_art_194

PROVA CIVILE

CONSULENZA TECNICA

ATTIVITA' CONSULENTE D'UFFICIO