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Prova civile - documentale (prova) - libri e scritture contabili - valore probatorio - tra imprenditori – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1543 del 26/01/2006 (Rv. 586587 - 01)

Art. 2710 cod. civ. - Curatore del fallimento nella funzione di gestione del patrimonio del fallito - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di ammissione al passivo del credito derivante dal saldo debitore di un conto corrente bancario.

L'art. 2710 cod. civ., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, costituisse prova sufficiente del credito derivante dal saldo debitore di un conto corrente bancario un estratto del libro giornale dei crediti in sofferenza, recante l'attestazione da parte di un notaio della regolare vidimazione e della tenuta della contabilità in conformità alle norme di legge).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1543 del 26/01/2006 (Rv. 586587 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2710