Esame dei testimoni - esame di nuovi testimoni - deceduti prima dell'assunzione - Sostituzione con altri non indicati nei modi e termini di legge - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8929 del 29/03/2019

Prova civile - testimoniale - esame dei testimoni - esame di nuovi testimoni - deceduti prima dell'assunzione - Sostituzione con altri non indicati nei modi e termini di legge - Ammissibilità - Esclusione.

L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8929 del 29/03/2019

Cod_Proc_Civ_art_244, Cod_Proc_Civ_art_245, Cod_Proc_Civ_art_257_1