Errore di percezione ed errore di valutazione

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - in genere - ricorso per cassazione - sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - errore di percezione ed errore di valutazione - distinzione - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018

>>> In materia di ricorso per cassazione, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile in sede di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza per mancata ammissione di un capitolo di prova - ritualmente dedotto in primo grado e reiterato in appello - riguardante il rispetto della clausola di contingentamento, quale requisito prescritto per la legittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, avendo riferito la deduzione della società datrice all'esclusiva esistenza delle esigenze giustificatrici).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018