Prova civile - onere della prova - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017

Onere di contestazione ex art. 167, comma 1, c.p.c. – Portata - Interpretazione clausole contrattuali – Sussistenza - Conseguenze.

Il convenuto, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.p.c., deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ivi inclusa l’interpretazione delle clausole contrattuali, sulla cui valenza deve tempestivamente, integralmente ed irretrattabilmente esprimersi; sicché, se nulla abbia eccepito in relazione al significato di una determinata clausola ovvero, come nella specie, abbia concordato con la controparte sul suo significato, tale interpretazione deve considerarsi come pacifica, esonerando l’attore da qualsiasi prova al riguardo e rendendo inammissibile la contestazione successiva.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017