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Prova civile - assunzione - decadenza - assunzione ad horam - decorso dell'ora - insufficienza – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 25/07/1967

Apprezzamento dell'entita e delle ragioni del ritardo da parte del giudice di merito - incensurabilita in cassazione.*

In base al disposto dell'art. 208 cod.proc.civ. il giudice istruttore, con l'ordinanza ammissiva della prova, puo fissare,per l'assunzione di essa, oltre al giorno ed al luogo,anche l'ora allo scopo di graduare nel tempo i vari incombenti previsti per una stessa udienza e cio impone alle parti l'Onere di attenersi anche a questa ultima indicazione. Senonche, in una siffatta ipotesi, la decadenza dalla prova non puo discendere senz'altro dall'inutile decorso del termine ad horam, dovendo ritenersi consentito un certo margine di tolleranza,a seconda delle circostanze di ogni singolo caso concreto e sempre nell'ambito cronologico di quella determinata udienza istruttoria, in quanto il calendario giudiziario fissa i giorni e l'ora d'inizio delle udienze, ma non anche la loro durata, la quale si protrae piu o meno a lungo nel tempo in relazione all'entita del lavoro da espletare. L'apprezzamento circa l'entita e le ragioni del ritardo e rimesso al criterio discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione. ( nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto ingiustificato il ritardo di circa mezz'ora del procuratore legale all'udienza fissata per l'inizio della prova testimoniale sul rilievo che non costituisse ragione plausibile a scusarlo il fatto, addotto dal procuratore stesso, di aver ricevuto una telefonata interurbana di carattere professionale proprio allo scoccare dell'ora fissata per l'udienza. ( Conf. 76-57 39-47).*

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 25/07/1967