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Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - intimazione di comparizione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1020 del 17/01/2013

Mancata comparizione di testimoni ritualmente citati - Onere di nuova citazione in capo alla parte interessata - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato il potere di ordinare una nuova intimazione o di disporne l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 255 cod. proc. civ., l'onere di citare i testimoni all'udienza cui il giudice abbia rinviato per l'assunzione della prova grava sulla parte interessata, a pena di decadenza , ai sensi dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., non potendo giovarsi la parte del mancato esercizio di poteri discrezionali attribuiti al giudice, stante la diversa "ratio" alla base, da un lato, dell'art. 104 (nonché degli artt. 208 e 250 cod. proc. civ.), fondata sul principio dispositivo del processo e sul rilievo del contraddittorio con la controparte, e, dall'altro, dell'art. 255 cod. proc. civ., fondata sul dovere di testimonianza e sugli strumenti attribuiti al giudice per assicurare lo svolgimento del processo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1020 del 17/01/2013