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Prova civile - testimoniale - limiti e divieti – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012

Principio di acquisizione probatoria - Contenuto - Limiti - Prove ammesse in violazione d legge - Operatività del principio - Esclusione - Conseguenze- - Atto munito di fede probatoria privilegiata - Prova testimoniale contraria al contenuto dell'atto assunta dal giudice di primo grado - Rilievo dell'inutilizzabilità della prova ad opera del giudice d'appello - Legittimità.

Il principio di acquisizione probatoria comporta l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte, e non già l'obbligo del giudice di considerare e tener comunque ferme tutte le prove sol perché già espletate, ancorché ammesse in violazione di norme di legge. Ne consegue che legittimamente il giudice d'appello può ritenere erroneamente ammessa in primo grado, e dunque non utilizzabile ai fini della sua decisione, la prova testimoniale diretta a contestare, al di fuori del procedimento di querela di falso, un fatto il cui accertamento sia assistito da fede pubblica privilegiata.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15480 del 14/09/2012