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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6299 del 19/03/2014

Nozione - Elementi valutativi implicanti conoscenze particolari - Esclusione - Scienza privata del giudice - Esclusione - Fattispecie relativa alla valutazione di un immobile espropriato.

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie. (Nella specie il giudice di merito, con riguardo alla determinazione del valore di mercato degli immobili, aveva ritenuto erronea una consulenza tecnica d'ufficio relativa alla stima del valore venale di un immobile espropriato e lo aveva più che dimezzato "sì come noto a questa corte per la specifica esperienza acquisita in materia").

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6299 del 19/03/2014