Prova civile - testimoniale - valutazione della prova testimoniale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2815 del 08/02/2006

Deposizione "de relato" - Utilizzazione da parte del giudice del merito - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

Le testimonianze "de relato ex parte actoris" possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica. (In base a tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che, in materia di divorzio, aveva valorizzato, ai fini della prova della dedotta inconsumazione del matrimonio, in ipotesi di comprovata non verginità della donna prima delle nozze, le testimonianze "de relato" rese da amici del marito, il quale aveva confidato loro il rifiuto della moglie di intrattenere rapporti sessuali).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2815 del 08/02/2006