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Prova civile - onere della prova – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12231 del 25/05/2007

Fatti allegati dall'attore - Non contestazione - Prova - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie in tema di quantificazione della spesa sostenuta dall'amministrazione in luogo del provato e oggetto di recupero per via giudiziale.

L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. (Nella specie, relativa ad azione di un Comune per il recupero di spese effettuate in luogo di un privato inadempiente ad ordine dell'autorità, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non controverso l'importo richiesto dall'ente, poiché la contestazione della parte aveva riguardato soltanto la liquidità ed esigibilità del credito, mentre solo in comparsa conclusionale in grado di appello era stato dedotto che la fattura prodotta non costituiva prova sufficiente della spesa sostenuta).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12231 del 25/05/2007