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prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18446 del 17/09/2005

 - Censurabilità in sede di legittimità - Sussistenza - Contestazione della corrispondenza al vero del fatto notorio - Rimedio proponibile - Ricorso per cassazione - Esclusione - Revocazione - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18446 del 17/09/2005

Mentre l'affermazione del giudice di merito circa l'esistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità con il ricorso per cassazione allorquando sia stata posta a base della decisione in forza di una inesatta nozione del notorio, cioè erroneamente intendendo il fatto come conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo, viceversa allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice di merito non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può solo formare oggetto di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., ove ne ricorrano gli estremi e non invece di ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18446 del 17/09/2005