Procura speciale alle liti rilasciata all'estero – Cass. n. 34867/2022

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - rilasciato all'estero - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - Giudizio in cassazione - Procura speciale alle liti rilasciata all'estero - "Apostille" - Mancata comparizione del sottoscrittore davanti al pubblico ufficiale per apporre la firma in sua presenza - Nullità della procura - Sanatoria mediante rinnovazione dell'atto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di processo in cassazione, la procura alle liti, conferita all'estero e munita di "apostille", dalla quale emerga che il sottoscrittore non è comparso davanti al pubblico ufficiale per firmare l'atto, è irrimediabilmente nulla, poiché costituisce principio inderogabile dell'ordinamento italiano che l’attestazione del pubblico ufficiale debba riguardare la firma dell’atto in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore, e tale invalidità non può essere sanata mediante rinnovazione, come previsto, in generale, dall'art. 182 c.p.c., poiché, per il giudizio di legittimità, l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insanabile invalidità della procura apposta in calce al ricorso incidentale, rilasciata all'estero e munita di "apostille", ove il notaio straniero aveva semplicemente dato atto che era comparso un agente del legale rappresentante della parte, il quale aveva dichiarato che quest'ultimo aveva riconosciuto di avere firmato l'allegato documento).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022 (Rv. 666448 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_156

 

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Cassazione

34867

2022