Formulazione nella memoria di replica – Cass. n. 25823/2022

Procedimento civile - domanda giudiziale - conclusioni definitive - prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - Consulenza tecnica d'ufficio - Contestazioni valutative delle parti - Formulazione nella memoria di replica - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze.

 

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio che si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della predetta consulenza non possono essere formulate per la prima volta nella memoria di replica nell'ambito del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, se vi vengano introdotte, il giudice le può ignorare senza che la sentenza sia ingiusta, ferma la possibilità per la parte di ribadire - ovvero riproporre con una consulenza tecnica di parte - le contestazioni in questione in grado di appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. nella versione "ratione temporis" applicabile.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25823 del 01/09/2022 (Rv. 665615 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_345

 

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2022