Mancato deposito dell'avviso di ricevimento – Cass. n. 18690/2022

Procedimento civile - notificazione - impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità - Notifica dell'atto di appello - Mancato deposito dell'avviso di ricevimento - Effetti.

 

La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello, in assenza di attività difensiva dell'appellato, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., ferma restando la possibilità, per l'appellante, di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022 (Rv. 665201 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_291

 

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