Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore – Cass. n. 17456/2022

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Inammissibilità del ricorso - Obbligo di sollecitare il contraddittorio tra le parti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

Il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto dallo stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi, non deve essere preceduto dalla previa instaurazione del contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 101 e 384, comma 3, c.p.c. trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile l'unico ricorso proposto per gli originari convenuti in una causa di pagamento di compensi professionali e per il terzo chiamato in garanzia da tali convenuti).

Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17456 del 30/05/2022 (Rv. 665049 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084

 

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Cassazione

17456

2022