Domanda di risarcimento danni fondata in primo grado su colpa del danneggiante – Cass. n. 14732/2022

Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Domanda di risarcimento danni fondata in primo grado su colpa del danneggiante - Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2050 o 2051 c.c. - Inammissibilità.

 

Qualora l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14732 del 10/05/2022 (Rv. 664792 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2050, Cod_Proc_Civ_art_183 Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_2051

 

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Cassazione

14732

2022