Chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto – Cass. n. 10189/2022

Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - in genere - Chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto nel giudizio dinanzi al giudice di pace - Forme e termini - Individuazione - Ammissibilità della richiesta di autorizzazione ad evocare un terzo in udienza successiva alla prima - Esclusione - Fondamento.

 

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il convenuto che intenda chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e, a pena di decadenza, farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza, a cui il predetto giudice deve dar luogo anche nel caso in cui lo stesso convenuto si costituisca direttamente alla prima udienza e si renda necessario provvedervi in base all'attività svolta dalle parti in tale udienza. Al di fuori di dette situazioni processuali al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10189 del 30/03/2022 (Rv. 664458 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_311, Cod_Proc_Civ_art_320

 

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