Mancato deposito o reperimento del fascicolo di parte precedentemente ritirato – Cass. n. 2264/2022

Procedimento civile - fascicolo - di parte - ritiro - Decisione della causa - Mancato deposito o reperimento del fascicolo di parte precedentemente ritirato - Rimessione della causa sul ruolo - Esclusione - Decisione allo stato degli atti - Necessità.

 

Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2264 del 26/01/2022 (Rv. 663863 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_169, Cod_Proc_Civ_art_189, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_077

 

Corte

Cassazione

2264

2022