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Esito negativo per fatto imputabile al destinatario – Cass. n. 40758/2021

Procedimento civile - notificazione - al procuratore -impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione - Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo PEC - Esito negativo per fatto imputabile al destinatario - Specifica elezione di domicilio fisico - Perfezionamento - Esclusione - Oneri del notificante.

 

In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al domicilio digitale - il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 40758 del 20/12/2021 (Rv. 663692 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_136, Cod_Proc_Civ_art_149 bis

 

Corte

Cassazione

40758

2021