Condizione di procedibilità – Cass. n. 40035/2021

Procedimento civile - in genere - Mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità - Avveramento - Condizioni.

 

In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l’utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del 14/12/2021 (Rv. 663177 - 01)

 

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Cassazione

40035

2021