Sottrazione interazionale di minori – Cass. n. 39766/2021

Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - In genere - famiglia - potestà dei genitori - Sottrazione interazionale di minori - Procedimento disciplinato dalla l. n. 64 del 1994 - Qualità di parte del minore - Esclusione - Fondamento.

 

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore disciplinato dalla l. n. 64 del 1994 (che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980), in mancanza di una norma che preveda l’intervento del minore quale parte del processo, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo previa nomina di un curatore speciale, sia in quanto dalla capacità di discernimento del minore e dalla previsione del diritto di essere ascoltato non deriva il diritto di essere parte in causa, sia in quanto la mancata previsione della sua partecipazione al menzionato giudizio, quale parte, è giustificata dalla incompatibilità con i caratteri d'urgenza e provvisorietà che connotano il relativo provvedimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 39766 del 13/12/2021 (Rv. 663546 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_102

 

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Cassazione

39766

2021