Parte contumace che ignori incolpevolmente la decisione a lei sfavorevole – Cass. n. 36387/2021

Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) - rimessione in termini - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Parte contumace che ignori incolpevolmente la decisione a lei sfavorevole - Decorrenza del termine di impugnazione - Conoscenza anche di fatto della pronuncia - Rilevanza - Momento di acquisizione della prova della sua inconsapevolezza - Irrilevanza.

 

Il termine per impugnare una sentenza decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, dal momento in cui abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36387 del 24/11/2021 (Rv. 663318 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_294

 

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Cassazione

36387

2021