Difetto di rappresentanza della parte o vizio della "procura ad litem" – Cass. n. 29244/2021

Procedimento civile - capacita' processuale - difensori - mandato alle liti (procura) - Difetto di rappresentanza della parte o vizio della "procura ad litem" - Eccezione - Onere della controparte di produrre la relativa documentazione nella prima difesa utile - Sussistenza - Concessione del termine perentorio ex art. 182 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

 

In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della ”procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021 (Rv. 662858 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083

 

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Cassazione

29244

2021