Qualificazione come eccezioni in senso stretto – Cass. n. 26118/2021

Procedimento civile - eccezione - Eccezione di intervenuta transazione - Qualificazione come eccezioni in senso stretto - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in appello - Condizioni - Fattispecie.

 

L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse ammissibile in appello l'eccezione di transazione intervenuta nel corso del giudizio, indipendentemente dalla sua natura novativa o non novativa).

Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345

 

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26118

2021