Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio – Cass. n. 21238/2021

Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire - Approvazione del bilancio di società - Impugnazione - Interesse ad agire del socio - Valutazione alla stregua della prospettazione - Deduzione della mancanza di una corretta informazione - Sufficienza - Perdita del capitale sociale e azzeramento della partecipazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

 

In materia di società, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio deve essere valutata alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno economico; non esclude, pertanto, l'interesse ad agire la perdita dell'intero capitale sociale e il conseguente azzeramento del valore economico della partecipazione, poiché quest'ultima costituisce pur sempre un bene compreso nel patrimonio del socio, al quale non va negato il diritto di essere messo a conoscenza dei fatti che, nel corso dell'esercizio, hanno inciso sul patrimonio e sull’andamento economico della società.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21238 del 23/07/2021 (Rv. 661976 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_2379

 

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