Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio – Cass. n. 1542/2021

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Giudizio di cassazione - Nuovo procedimento dopo l'annullamento con rinvio - Collegio composto da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento - Ricusazione ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento e portata.

Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un "error in procedendo" o in un "error in iudicando", atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1542 del 25/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_394