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Termini processuali – sospensione feriale – Cass. n. 18485/2020

Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Sospensione feriale dei termini - Riduzione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in l. n. 162 del 2014 - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

Con riguardo al termine "lungo” di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. (nella sua originaria formulazione), è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014, dovendosi escludere che l'abbreviazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni, "ivi" previsto, determini una compressione del diritto di difesa delle parti e del principio del giusto processo, in ragione dell'inequivocabile interpretazione della norma, applicabile, in assenza di disciplina transitoria, a tutti i termini decorrenti dal 1° gennaio 2015, e dell'oggettiva ampia durata del termine in questione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18485 del 04/09/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327

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